Lombardia: Sanita', cambiano regole per DG, accreditamenti, farmacie
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17 Aprile 2012
(ASCA) - Milano, 17 apr - Via libera a maggioranza
dall'Assemblea lombarda (PdL e Lega Nord favorevoli, contrari
Pd, Idv, Udc, Sel e Pensionati) alle modifiche al Testo unico
in materia di sanita' (L.R 33/2009). Il provvedimento,
relatore Rienzo Azzi del PdL - modifica i requisiti per la
nomina dei direttori generali delle ASL, delle Aziende
Ospedaliere e degli IRCCS (prevedendo norme in tema di
formazione), interviene sulle autorizzazioni e sugli
accreditamenti delle strutture sanitarie (nel caso di
trasferimento ad altro soggetto giuridico), nonche' sulla
attivita' delle Commissioni di vigilanza sulle farmacie.
Per quanto riguarda l'autorizzazione all'attivita'
sanitaria e l'accreditamento in caso di cambio di proprieta'
della struttura e' la ASL che dispone le eventuali
variazioni. Le ASL provvedono anche alle novazioni
contrattuali che si rendono necessarie a seguito delle
variazioni di accreditamento.
Le novita' sulle nomine riguardano: per il Direttore
Generale, il certificato di frequenza del corso di formazione
in materia di sanita' pubblica o l'attestato di formazione
manageriale che dovranno essere presentati entro 18 mesi
dalla nomina; per il direttore sanitario, sara' necessario
il possesso della specializzazione preferibilmenten in una
delle discipline dell'area della sanita' pubblica o un titolo
equipollente.
Respinti alcuni emendamenti del PD (prima firmataria, Sara
Valmaggi) che proponevano di fissare a 65 anni il limite
d'eta' per la nomina a Direttore generale e un percorso di
aggiornamento in materia di direzione di azienda sanitaria
per gli iscritti agli elenchi di idoneita'.
Infine, la vigilanza sulle farmacie sara' svolta da una
Commissione ispettiva, nominata dall'ASL competente per
territorio, ma autonoma da essa, secondo criteri stabiliti
dalla DGR Sanita'. Ne faranno parte: il farmacista dirigente
responsabile dell'ufficio farmaceutico dell'ASL, che la
presiede; un farmacista scelto fra una terna designata
dall'Ordine provinciale dei farmacisti, costituita da
titolari o direttori di farmacie non operanti nel distretto
dell'ASL in cui e' ubicata la farmacia da sottoporre ad
ispezione; un funzionario amministrativo dell'ASL, che svolge
anche le funzioni di segretario.
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